Libretto di impianto DPR 74/2013

Libretto di impianto


Dal 15 ottobre 2014 è obbligatorio dotarsi e compilare il nuovo libretto di impianto per tutti gli impianti termici. L’impianto termico si identifica con il sistema tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale ed estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal tipo di alimentazione utilizzata (elettricità, combustibili fossili ecc.) e che comprende eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore, così come gli organi di regolarizzazione e controllo. Nella categoria degli impianti termici sono inclusi anche gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati in questa categoria i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria, al servizio di singole unità immobiliari a uso residenziale e assimilate.

Quando va compilato il libretto?


Il libretto di impianto va compilato quando si installa un nuovo impianto termico oppure, per gli impianti già esistenti, al momento del primo intervento utile di manutenzione, anche su chiamata, effettuato da personale abilitato. Per interventi di manutenzione, nello specifico, si intendono “le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l’impianto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose”.In questo ambito, la Regione Lombardia dispone di un quadro normativo che conferma l’obbligatorietà del libretto di impianto per gli impianti di climatizzazione estiva e invernale con macchine frigorifere e pompe di calore, solamente per potenze superiori ai 12 kW. Nel resto d’Italia, salvo normative regionali, il libretto è sempre necessario.

Chi deve compilarlo


La compilazione del libretto è a cura del responsabile dell’impianto.Per “responsabile dell’impianto” si intende il proprietario, l’amministratore del condominio, un eventuale terzo responsabile designato dal proprietario o dall’amministratore e nel caso di singole unità immobiliari residenziali, l’occupante a qualsiasi titolo (compresi inquilini o comodatari). In fase di compilazione del libretto sono richiesti anche i dati tecnici dell’impianto. Il responsabile dell’impianto deve farsi carico della conservazione del libretto. In occasione dell’entrata in vigore del nuovo libretto di impianto, infine, anche il vecchio libretto va conservato.

In cosa consiste la compilazione


Il libretto è stato pensato per tutti gli impianti di climatizzazione, le caldaie, le pompe di calore, i condizionatori. È composto da più schede che vanno compilate in relazione al tipo di impianto (non tutte le schede, quindi, andranno compilate, avendo la possibilità di scaricare solo quelle che servono). Il responsabile dell’impianto ha l’obbligo per legge di affidare i controlli periodici obbligatori e le eventuali manutenzioni a imprese abilitate.

I controlli periodici di efficienza energetica


I controlli periodici di efficienza energetica sono analisi che attestano il grado di efficienza degli impianti fissi e sono obbligatori su impianti di climatizzazione invernale (generatori a fiamma) di potenza utile nominale uguale o maggiore a 10 kW e di climatizzazione estiva/invernale di potenza utile nominale uguale o maggiore a 12 kW. I rapporti di controllo devono essere compilati in occasione degli interventi di manutenzione (secondo quanto disposto dalle istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione delle macchine), oppure durante interventi di riparazione e manutenzione straordinaria. In ogni caso, occorre rispettare la periodicità dei controlli ogni 4 anni per impianti di potenza compresa fra 12 kW e 100kW, e ogni 2 anni per impianti oltre i 100 kW di potenza (D.P.R. 74/2013). Per quanto riguarda i “limiti degli intervalli di potenza, riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto”, si precisa che per “stesso impianto” si intende che la somma delle potenze delle apparecchiature va effettuata solo quando le macchine siano al servizio dello stesso sottosistema di distribuzione (per esempio più macchine che servono lo stesso circuito idronico, o lo stesso sistema di canalizzazioni per aria), di potenza complessiva uguale o superiore ai 12 kW. Per i singoli apparecchi con potenza inferiore a 12 kW non si compilano, pertanto, i rapporti di controllo di efficienza energetica.